Pronto soccorso, nostro esposto all’Ispettorato del lavoro
L’atto per verificare il rispetto dei turni del personale che la legge impone a garanzia della salute dei pazienti
Devo una risposta ad Antonio Nicoletti (in foto, ndr), direttore sanitario del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore, qualificato di zona disagiata. Anticipo che lo scaricabarile deve finire per tutti.
di Emiliano Morrone
L’ex sindaco di San Giovanni in Fiore, nel tirare le parti del suo dante funzioni, il dg dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Raffaele Mauro, ha affermato, rispetto alla carenza di medici determinatasi in Pronto soccorso, che la stessa unità operativa ne prevede 6, cioè, a suo avviso, «una in più rispetto ai parametri dettati dalla Regione Calabria» e «2 unità in più» rispetto ad Acri, «che ne ha in dotazione 4». Il riferimento ad Acri è improprio, perché non c’entra col punto chiave, che è il rispetto o meno della normativa sui turni e i riposi obbligatori nel presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore.
Il Dca n. 64/2016, atto che non è della Regione, ma della struttura commissariale che per il governo esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione e alle leggi attuative, dispone, in fatto di dotazioni, che il Pronto soccorso debba essere «presidiato da un organico medico dedicato all’Emergenza-Urgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come previsto dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza)». Da un punto di vista organizzativo, secondo il riferito Dca la stessa unità operativa deve essere «integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l’aggiornamento relativo».
Appena dopo, il citato decreto commissariale specifica: «L’organico medico dell’ospedale di zona disagiata è così dimensionato: quattro medici di medicina generale (presenza di un medico 12H 5 GG alla settimana + 6H 2GG alla settimana + reperibilità) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA di riferimento; cinque medici di chirurgia generale (16 ore 7 gg la settimana + reperibilità notturna) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA di riferimento; cinque medici anestesisti (16 ore 7 gg la settimana + reperibilità notturna) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA di riferimento; cinque medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (presenza di un medico 24H, 365GG all’anno e con la medicina generale che partecipa all’attivazione della guardia attiva) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA di riferimento».
Dove sono, chiarisca Nicoletti, i cinque anestesisti di cui ai parametri decretati dalla struttura commissariale?
Inoltre, a prescindere dai parametri, il direttore sanitario e il direttore generale devono provvedere al rispetto della Legge 161/2014, che non ammette deroghe alla disciplina sui turni e i riposi obbligatori. Ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei pazienti.
Nicoletti sa bene, ma non lo scrive, che la legge in questione, entrata in vigore il 25 novembre 2015, all’articolo 14 ha recepito con grave ritardo la direttiva europea n. 88 del 2003, la quale ultima impone, all’articolo 3, che gli «Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive». Sempre l’articolo 3 prevede che siano adottate tutte le misure necessarie perché «ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3», aggiungendo che se «condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».
In tema di lavoro notturno, l’articolo 8 della direttiva europea 88/2003 recita: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché: a) l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore; b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno». «Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali – conclude l’articolo 8 – è definito dalle legislazioni e/ o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».
In conclusione, Nicoletti deve chiarire se codeste regole sono in concreto rispettate o meno, sia con riguardo all’organizzazione del lavoro in Pronto soccorso, sia con riguardo all’organizzazione del lavoro nelle altre unità operative del presidio ospedaliero, avendo col direttore generale dell’Asp di Cosenza precise responsabilità di legge.
In ogni caso preannuncio uno specifico esposto all’Ispettorato del lavoro, per verificare se siano stati e se vengano rispettati i turni di legge in tutte le unità operative dell’ospedale di San Giovanni in Fiore, dato che la salute di ciascuno è, secondo l’articolo 32 della Costituzione, tutelata come diritto fondamentale.
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