Indifferenza su randagismo, una sentenza mette in guardia i tuttappostisti
Il Comune di San Giovanni in Fiore non può più attendere né rifugiarsi nel dissesto finanziario. Deve intervenire sul randagismo, affrontando il problema ormai esploso. Con sentenza dello scorso 11 maggio, il Giudice di pace cosentino ha condannato il locale municipio e l’Asp di Cosenza a risarcire in solido i danni provocati a un’automobile da un cane randagio che aveva attraversato la strada.
di Emiliano Morrone
«Si costituiva – si legge nel provvedimento – solo il Comune di S. Giovanni in Fiore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva» e indicando quale «unica legittimata l’Asp di Cosenza». Il giudice, però, rigettava «l’eccezione di carenza di legittimazione passiva come sollevata dal Comune di S. Giovanni in Fiore», ritenendo «entrambi gli enti convenuti (…) solidalmente responsabili dell’evento prodotto e dei danni conseguenti, spettando all’Asp la cattura ed il controllo dei cani randagi da un lato, come previsto dalla Legge regionale n. 41/90, come modificata dalla Legge regionale n. 4/2000, e dall’altro, spettando il controllo del territorio di proprietà comunale, ove è accaduto il sinistro, al Comune di S. Giovanni in Fiore». «L’azione proposta – è ricordato in sentenza – è tutelata dagli artt. 2043 e 2051 c.c., il quale prevede la responsabilità della P.A., nel caso di specie: dell’Asp di Cosenza e del Comune di S. Giovanni in Fiore, nei termini suindicati, in ordine ai danni provocati a terzi». Il Giudice di pace di Cosenza, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda del danneggiato, difeso dall’avvocato sangiovannese Vincenzo Tiano, e, per effetto, ha condannato «in solido l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ed il Comune di S. Giovanni in Fiore, nelle rispettive rappresentanze di legge, al risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice (…), nella misura di €2.695,93, (duemilaseicentonovantacinque/novantatre), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1.323,00 (milletrecentoventitre/OO) di cui 118,00 per spese ed €1.205,00 per onorario, oltre IVA, CAP e rimb. forf. come per legge, con distrazione». Morale: se un cane senza microchip procura un qualsiasi danno a una persona, il Comune è tenuto al risarcimento, insieme all’azienda sanitaria. Sarà bene che la maggioranza locale ne tenga conto e si attivi per evitare guai ai cittadini e alle casse pubbliche.
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